La detrazione Irpef del box auto è subordinata alla presenza del vincolo pertinenziale con l’unità abitativa.
L’articolo 16-bis, comma 1, lettera d), TUIR prevede la detraibilità Irpef delle spese sostenute per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche se a proprietà comune.
Possono beneficiare della detrazione del 36%-50% i contribuenti che acquistano dall’impresa costruttrice o dalla cooperativa edilizia box o posti auto pertinenziali ad un immobile abitativo. La detrazione spetta, nel rispetto delle condizioni richieste, sulle spese sostenute per la realizzazione del parcheggio o posto auto, come attestati dall’impresa o cooperativa edilizia.