Tutti i contenuti
Fisco passo per passo 18/07/2017

I nuovi adempimenti dei compro oro

I nuovi adempimenti dei compro oro

Il D.Lgs. 92/2017 ha previsto specifiche disposizioni applicabili agli operatori compro oro la cui finalità è quella di:

  • garantire la piena tracciabilità delle operazioni di compravendita e permuta di oggetti preziosi usati;
  • prevenzione del riciclaggio di denaro e reimpiego dei proventi in attività illecite.

 

DEFINIZIONI

OGGETTO PREZIOSO USATO

Oggetto in oro o in altri metalli preziosi nella forma del prodotto finito o di gioielleria, ovvero nella forma di rottame, cascame o avanzi di oro e materiale gemmologico

OPERATORE DI COMPRO ORO

Soggetto, anche diverso dall'operatore professionale in oro di cui alla L. 7/2000, che esercita l'attività di compro oro, previa iscrizione nell’apposito registro

OPERAZIONE DI COMPRO ORO

Compravendita, all'ingrosso o al dettaglio, o permuta di oggetti preziosi usati

REGISTRO DEGLI OPERATORI COMPRO ORO

Registro pubblico informatizzato, istituito presso l'OAM, in cui gli operatori compro oro sono tenuti ad iscriversi, al fine del lecito esercizio dell'attività

 

L’esercizio dell’attività in questione è riservato agli operatori iscritti nell’apposito registro istituito tenuto l’OAM che è subordinata al possesso della licenza del Questore, che ha validità per tutti gli esercizi di vendita di oggetti preziosi appartenenti alla medesima persona o ditta, anche se poste in località diverse.

 

ISCRIZIONE NEL REGISTRO

DEGLI OPERATORI COMPRO ORO

CONTENUTO

Invio all'OAM, in via telematica, di apposita istanza

Dati anagrafici e denominazione sociale

Indirizzo o sede legale o operativa

Estremi della licenza

Conto corrente dedicato

Allegazione dei documenti e dell'attestazione della questura circa il possesso e la validità della licenza

 

L’iscrizione nel registro, con l’attribuzione di un codice identificativo unico che riporta gli estremi dei documenti comunicati, avviene a seguito di verifica dell’OAM della documentazione inviata. Eventuali variazioni successive all’iscrizione vanno comunicate allo stesso organismo. A tale fine viene, considerata tempestiva la comunicazione effettuata entro il termine di 10 giorni dall’avvenuta variazione.

La mancata iscrizione nel registro costituisce esercizio abusivo dell’attività e da luogo:

  • reclusione da 6 mesi a 4 anni;
  • multa da € 2.000 a € 10.000.

La mancata comunicazione delle variazioni comporta:

  • l’irrogazione di una sanzione pecuniaria di € 1.500 da parte dell’OAM, che provvede anche alla riscossione:
  • che diventa di € 4.500 in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche;
  • viene ridotta a € 500 se si provvede alla comunicazione entro il termine di 30 giorni.

 

Nota: l’avvio della gestione del registro ad opera dell’OAM avviene dopo il decorso di 3 mesi dall’emanazione del decreto del MEF (Comunicato Stampa del 27/06/2017 OAM)

 

Con decreto del MEF, da adottare entro il 05/10/2017 (cioè entro 3 mesi decorrenti dal 05/07/2017), sono stabilite le specifiche tecniche di invio dei dati e tenuta/aggiornamento del registro al fine di garantire:

 

Tempestiva annotazione dei dati comunicati e relativi aggiornamenti

Standardizzazione ed efficacia dei processi di iscrizione e relativo rinnovo

Chiarezza, completezza e accessibilità dei dati riportati

Rispetto delle norme in materia di privacy e trattamento dei relativi dati

Modalità d'interfaccia tra la sottosezione ad accesso riservato del registro e gli altri elenchi o registri tenuti dall'OAM, anche per rendere disponibile alle autorità competenti le informazioni sulla presenza di eventuali provvedimenti di cancellazione o sospensione dai predetti elenchi

Entità e criteri di determinazione del contributo dovuto dagli iscritti e modalità e termini di pagamento. L’omesso versamento impedisce l’iscrizione o la permanenza nel registro

 

I destinatari delle disposizioni esposte in precedenza sono gli operatori professionali in oro, diversi dalle banche, che svolgono in via professionale l'attività di commercio di oro, per conto proprio o per conto di terzi, previa comunicazione alla Banca d'Italia, che svolgano o intendano svolgere l'attività di compro oro.

 

IDENTIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

 

Gli operatori devono provvedere all’identificazione del cliente prima del compimento dell’operazione. A tale fine, si osservano le disposizioni dettate dal D.Lgs. 231/2007, come aggiornato e integrato dal        D.Lgs. 90/2017, che prescrive quanto segue:

 

CONTENUTO DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA

NORMATIVA

Identificazione del cliente e verifica della sua identità tramite documento d'identità o altro documento di riconoscimento equipollente nonché sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente

D.Lgs. 231/2007,

art. 18, co. 1, lett. a)

 

MODALITA' DI ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA

NORMATIVA

Identificazione del cliente e del titolare effettivo svolta in sua presenza, anche tramite dipendenti o collaboratori del soggetto obbligato, e consiste nell'acquisizione dei suoi dati identificativi, previa esibizione di un documento d'identità o altro documento di riconoscimento equipollente. Il cliente deve fornire anche le informazioni necessarie all'identificazione del titolare effettivo.

D.Lgs. 231/2007,

art. 19, co. 1, lett. a)

 

L’assolvimento degli obblighi di identificazione, anche in assenza fisica della persona, si verifica nei seguenti casi, per i clienti:

1)i cui dati risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale o da dichiarazione della rappresentanza e autorità consolare italiana;

2)in possesso di un'identità digitale o di un certificato per la generazione di firma digitale;

3)già identificati in relazione ad un altro rapporto o prestazione professionale in essere, purché le informazioni siano aggiornate e adeguate al profilo di rischio;

4)i cui dati siano acquisiti attraverso idonee forme e modalità individuate dall’Autorità di vigilanza di settore, tenendo conto delle tecniche di identificazione a distanza.

L’obbligo dell’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili sussiste:

  • per le operazioni di importo pari a superiore a € 500
  • a prescindere dal fatto che la compravendita dell'oggetto prezioso usato sia fatta anche in maniera frazionata.

 

TRACCIABILITA’ DELLE OPERAZIONI

La tracciabilità delle operazioni richiede l’obbligo di utilizzo da parte dell’operatore di un conto corrente dedicato esclusivo.

 

CONTENUTO DELLA SCHEDA DA PREDISPORRE PER OGNI OPERAZIONE

Indicazione dei dati identificativi del cliente

Estremi della transazione

Descrizione sintetica delle caratteristiche dell'oggetto prezioso usato, della sua natura e qualità

Indicazione della quotazione dell'oro e dei metalli preziosi contenuti nell'oggetto prezioso usato, rilevata da una fonte affidabile e indipendente, al momento dell'operazione e la sua valutazione in base alla caratteristiche e al suo stato

Due fotografie digitali dell'oggetto prezioso acquisite da prospettive diverse

Data e ora dell'operazione

Importo corrisposto

Mezzo di pagamento utilizzato

Informazioni riguardanti la destinazione attribuita all'oggetto prezioso usato indicando i dati del soggetto, cui l'oggetto viene ceduto, che può essere:

  • un altro operatore compro oro o cliente;
  • operatore professionale per la successiva trasformazione;
  • fonderie o di altre aziende specializzate nel recupero di materiali preziosi.

 

Una ricevuta riepilogativa delle informazioni acquisite attraverso la scheda viene rilasciata al cliente al termine dell’operazione.

 

CONSERVAZIONE DEI DATI

 

Gli operatori sono tenuti alla conservazione per 10 anni, nel rispetto della normativa sulla privacy:

  • i dati relativi all’identificazione della clientela;
  • la scheda predisposta;
  • la copia ricevuta consegnata.

 

 

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Accessibilità da parte delle autorità competenti

Integrità e non alterabilità

Completezza e chiarezza

Mantenimento storico

 

L'esercente, che ha comprato cose preziose, può provvedere all’alterazione o alla cessione dopo il decorso di 10 giorni dall’acquisto, fatta eccezione per gli oggetti comprati presso i commercianti o fabbricanti o all'asta pubblica.

 

SANZIONI

VIOLAZIONE

IMPORTO

Omessa identificazione della clientela

da € 1.000 a € 10.000

Omissione totale o parziale della conservazione dei dati

Omessa o tardiva segnalazione di operazione sospetta *

da € 5.000 a € 50.000

Inosservanza del provvedimento di sospensione dall’esercizio dell’attività

da € 10.000 a € 30.000

N.B.: Le sanzioni sono raddoppiate in caso di violazioni gravi, ripetute, sistematiche o plurime

Per la segnalazione delle operazioni sospette da parte degli operatori si osservano le disposizioni previste dal D.Lgs. 231/2007.

 

Nota: la sanzione amministrativa può essere ridotta fino a 1/3 se la violazione viene ritenuta di minore gravità. Quanto detto riguarda tutte le sanzioni connesse alle violazioni previste dal decreto in commento.

 

Ai fini dell’applicazione delle sanzioni, il MEF considera le seguenti circostanze rilevanti:

 

Gravità e durata della violazione

Grado di responsabilità e capacità finanziaria della persona fisica o giuridica

Vantaggio o perdita derivante dalla violazione

Pregiudizio cagionato a terzi

Livello di cooperazione prestato dal responsabile con le autorità competenti

Precedenti violazioni

 

TIPOLOGIA DI VIOLAZIONE SOGGETTA A SANZIONE

SANZIONE

Violazione di diverse norme che prevedono sanzioni amministrative

Sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata di 3 volte

Commissione di più violazioni della stessa disposizione normativa

 

REITERAZIONE DELLE VIOLAZIONI

Accertamento con provvedimento esecutivo della commissione di un'altra violazione della stessa indole nei 5 anni successivi alla commissione della prima.

Accertamento con un unico provvedimento esecutivo della commissione di più violazioni della stessa indole entro 5 anni.

Non sussiste reiterazione:

  • per violazioni postume alla prima commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria;
  • in presenza di pagamento in misura ridotta.

Possibile sospensione degli effetti relativi alla reiterazione fino al provvedimento definitivo

Cessazione degli effetti in caso di annullamento del provvedimento di accertamento della violazione

 

L’irrogazione delle sanzioni spetta al MEF dandone notifica all’interessato e comunicazione all’OAM ai fini dell’annotazione in apposita sottosezione del registro accessibile da parte delle competenti autorità.

Il controllo sull’osservanza delle disposizioni previste dal decreto in commento spetta alla Guardia di Finanza che in caso di accertamento e contestazione di gravi violazioni e sussistenza nella sottosezione del registro di 2 annotazioni, anche non consecutive, negli ultimi 3 anni, può proporre, in maniera accessoria rispetto alla sanzione amministrativa, la sospensione dell’attività per un periodo da 15 giorni a 3 mesi, il cui provvedimento viene adottato dagli uffici del MEF con notifica all’interessato e comunicazione sia all’OAM, ai fini dell’annotazione nell’apposita sottosezione, che al Questore.

La sanzione per le violazioni degli obblighi può comportare anche la cancellazione dall’OAM e l’interdizione all’esercizio dell’attività per 3 anni, sanzione quest’ultima che si estende anche ai familiari (coniuge, figli, genitori, convivente). L’eventuale esercizio dell’attività in violazione dell’interdizione costituisce esercizio abusivo dell’attività con conseguente applicazione delle sanzioni penali e amministrative.

Per continuare la lettura...
Sei già registrato? Accedi
32.386 risultati
Tool Applicativi 19/02/2025
Mod. Iva 2025 - Visto di conformità - Check list
Il tool agevola la compilazione del prospetto dei controlli effettuati in occasione del rilascio del visto di conformità sul Mod. Iva 2023 (che andrà conservato a cura del professionista abilitato).
Videoconferenze Master 08/05/2025
La Dichiarazione dei Redditi 2025 per le Imprese ed i Professionisti
Videocorso del: 08 Maggio 2025 alle 15.00 - 18.30 (Durata 3,5 hh) Cod. Richiesto l'Accreditamento ODCEC Patti (Me) - (per crediti n 4) Solo partecipazione Live Relatori: Dott.
Videoconferenze Master 29/05/2025
Le novità della dichiarazione dei Redditi 2025 per le Persone Fisiche
Videocorso del: 29 Maggio 2025 alle 10.00 - 13.00 (Durata 3 hh) Cod. Richiesto l'Accreditato ODCEC Patti (Me) - (per crediti n 3) Solo partecipazione Live Relatore: Dott.ssa Carla De Luca Istruzioni per la visione della Videoconferenza: Il giorno stesso della Videoconferenza, 2h e 1h prima dell'inizio programmato verrà inviata e-mail contenente il link per la visione della diretta, servirà premere il bottone "Partecipa al webinar" (nell'e-mail) qualche minuto prima dell'inizio.
Fisco passo per passo 30/04/2025
Concordato preventivo biennale: definite le regole per l’elaborazione delle proposte 2025-2026
Il DM del MEF del 28 aprile 2025, in attuazione dell’art. 9 del DLgs n. 13/2024, ha approvato le metodologie di calcolo che guideranno l’Agenzia delle Entrate nell’elaborazione delle proposte di Concordato Preventivo Biennale (CPB) riferite al biennio 2025-2026, per i soggetti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) sul periodo d'imposta 2024. Si conclude, così, l'iter necessario per l'estensione dell'istituto al prossimo biennio, dopo la pubblicazione, da parte dell’Agenzia Entrate, dei Provv. 9/04/2025, n. 172929, che ha approvato il modello CPB 2025/2026, e Provv. 24/04/2025 n. 195422, che ha definito le modalità di trasmissione del citato modello e della revoca dell’adesione alla proposta (v.
Fisco passo per passo 30/04/2025
Assonime analizza le novità sui conferimenti d’azienda e di partecipazioni
Con la Circ. n. 10 di ieri, Assonime propone degli approfondimenti circa le novità introdotte dal D.Lgs. n. 192/2024 ("Riforma dell'Irpef(Ires"), con particolare attenzione alla riforma della disciplina fiscale dei conferimenti d’azienda e conferimenti di partecipazioni. Trasferimento dell’avviamento nei conferimenti d’azienda Uno dei temi centrali riguarda l’avviamento , che con la riforma deve necessariamente seguire l’azienda conferita.
Notizie Flash 30/04/2025
Rottamazione-quater - Scade l'istanza per la riammissione
Entro oggi, 30 aprile 2025, scade il termine per presentare l'istanza di riammissione alla Rottamazione-quater dei ruoli per i contribuenti che al 31/12/2024 sono decaduti dalla definizione agevolata a seguito del mancato/insufficiente/tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme dovute L'istanza va presentata con modalità telematiche, utilizzando l'apposita funzionalità Riammissione Rottamazione-quater disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, con la procedura che varia a seconda che il richiedente acceda tramite l'area riservato o l'area pubblica. Contestualmente all’attivazione del servizio, sono state pubblicate una serie di Faq sui requisiti, sui debiti oggetto della domanda e sugli effetti della riammissione (v.
Fisco passo per passo 30/04/2025
Nuovi codici Ateco - Tra effetti sul CPB e sul reverse charge
L’introduzione dei nuovi codici Ateco 2025 genera dei dubbi applicativi sia per quanto attiene la possibile fuoriuscita dal CPB 2024-2025 (per modifica dell'attività principale) sia in relazione al reverse charge in edilizia (art. 17, co. 6, lett. a) ed a-ter), DPR 633/72), , come noto collegato all'attività svolta da appaltatori e subappaltatori (CM 15/2015 e RM 99/2015). CPB 2024-2025 L’introduzione della nuova classificazione ATECO 2025 rappresenta un passaggio tecnico rilevante, con riflessi non solo statistici ma anche fiscali.
Fisco passo per passo 30/04/2025
CPB 2024 - Le conseguenze sul bilancio 2024
L’adesione al concordato preventivo biennale (CPB), introdotto dal D.Lgs. 13/2024, comporta rilevanti implicazioni sul bilancio redatto secondo i principi contabili OIC, sia dal punto di vista contabile che dell’informativa da fornire. Il CPB è rivolto ai contribuenti di minori dimensioni e consente di determinare, per due anni, un reddito imponibile definito in via presuntiva e vincolante, indipendente dal risultato effettivo del bilancio civilistico.
L’evoluzione della Giurisprudenza 30/04/2025
Collegi sindacali: limiti alla responsabilità applicabili anche retroattivamente, ma non la prescrizione
Con l’ordinanza n. 1981/2025, il Tribunale di Bari si è espresso su alcuni aspetti rilevanti della legge n. 35/2025, che ha modificato l’art. 2407 del Codice civile, introducendo un nuovo comma 4 e modificando il comma 2. Le modifiche sono in vigore dal 12 aprile 2025.
Info Video 30/04/2025
Informativa sulle Erogazioni Pubbliche: modalità e scadenze per l'adempimento
Nel bilancio relativo all'esercizio 2024 devono essere rispettati gli obblighi di trasparenza previsti dalla Legge n. 124/2017, con riferimento agli importi ricevuti nel corso del 2024 e da rendicontare nel 2025.
Notizie Flash 29/04/2025
Cittadinanza in cambio di investimenti: la Corte UE boccia il modello maltese
Con la sentenza del 29 aprile 2025 pronunciata nella causa C-181/23, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che un programma nazionale di cittadinanza fondato su investimenti diretti rappresenta una violazione del diritto dell’Unione, in quanto svuota di significato il principio di cittadinanza europea, riducendolo a una mera operazione commerciale. Il pronunciamento si riferisce in particolare al regime introdotto da Malta nel 2020, che consentiva a cittadini di Paesi terzi di ottenere la cittadinanza maltese e dunque quella europea a fronte di un corrispettivo economico predeterminato.
Notizie Flash 29/04/2025
Decreto Bollette 2025: le principali novità dopo la legge di conversione
Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2025, la legge 24 aprile 2025, n. 60 ha convertito con modifiche il decreto-legge n. 19/2025, noto come Decreto Bollette, rendendo definitive una serie di misure a favore di famiglie, imprese, enti pubblici e soggetti vulnerabili. Il testo convertito ha introdotto integrazioni e correzioni che intervengono in ambiti diversi, dalla disciplina dei fringe benefit per le auto aziendali al bonus elettrodomestici, fino al rafforzamento della disciplina delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e a misure mirate di contenimento del costo dell’energia.
Notizie Flash 29/04/2025
Dogane UE: aggiornato il sistema Customs Decisions con il nuovo set dati V3
Con un avviso pubblicato il 29 aprile 2025, l’Agenzia delle Dogane ha comunicato l’operatività della versione 3.0 del sistema Customs Decisions (CDS), a seguito dell’aggiornamento normativo degli allegati A al Regolamento Delegato (UE) 2015/2446 e al Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/2447. Le modifiche hanno interessato il set di dati unificato per la gestione delle domande e decisioni doganali in ambito unionale, determinando un rilevante impatto sia per le autorità competenti, sia per gli operatori economici coinvolti.
Fisco passo per passo 29/04/2025
ISA 2025 e concordato biennale: operative le richieste telematiche per i dati precalcolati
A partire dal 30 aprile 2025, è ufficialmente disponibile il software per la compilazione delle richieste telematiche relative ai dati aggiuntivi necessari per la corretta definizione delle Posizioni ISA 2025 e per la predisposizione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026. Il rilascio del programma sul sito dell’Agenzia delle Entrate conclude l’attuazione operativa di quanto già previsto nel provvedimento dell’11 aprile 2025, che ha definito le modalità tecniche per l’acquisizione dei dati precalcolati.
L’evoluzione della Giurisprudenza 29/04/2025
IVA indebitamente addebitata dal fornitore: il recupero passa attraverso l’azione di rivalsa
La Corte di cassazione, con la recente sentenza n. 6812/2025, si è espressa nuovamente sulla possibilità per il fruitore finale di ottenere il rimborso dell’IVA indebitamente versata, ribadendo che l'azione diretta nei confronti dell’Amministrazione finanziaria è consentita solo in presenza di situazioni eccezionali di difficoltà o impossibilità di recupero dal proprio fornitore. La decisione si pone in linea di continuità con la giurisprudenza unionale, nel rispetto del principio di effettività e dei principi di neutralità e non discriminazione propri dell’ordinamento europeo.