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Fisco passo per passo 18/07/2017

I nuovi adempimenti dei compro oro

I nuovi adempimenti dei compro oro

Il D.Lgs. 92/2017 ha previsto specifiche disposizioni applicabili agli operatori compro oro la cui finalità è quella di:

  • garantire la piena tracciabilità delle operazioni di compravendita e permuta di oggetti preziosi usati;
  • prevenzione del riciclaggio di denaro e reimpiego dei proventi in attività illecite.

 

DEFINIZIONI

OGGETTO PREZIOSO USATO

Oggetto in oro o in altri metalli preziosi nella forma del prodotto finito o di gioielleria, ovvero nella forma di rottame, cascame o avanzi di oro e materiale gemmologico

OPERATORE DI COMPRO ORO

Soggetto, anche diverso dall'operatore professionale in oro di cui alla L. 7/2000, che esercita l'attività di compro oro, previa iscrizione nell’apposito registro

OPERAZIONE DI COMPRO ORO

Compravendita, all'ingrosso o al dettaglio, o permuta di oggetti preziosi usati

REGISTRO DEGLI OPERATORI COMPRO ORO

Registro pubblico informatizzato, istituito presso l'OAM, in cui gli operatori compro oro sono tenuti ad iscriversi, al fine del lecito esercizio dell'attività

 

L’esercizio dell’attività in questione è riservato agli operatori iscritti nell’apposito registro istituito tenuto l’OAM che è subordinata al possesso della licenza del Questore, che ha validità per tutti gli esercizi di vendita di oggetti preziosi appartenenti alla medesima persona o ditta, anche se poste in località diverse.

 

ISCRIZIONE NEL REGISTRO

DEGLI OPERATORI COMPRO ORO

CONTENUTO

Invio all'OAM, in via telematica, di apposita istanza

Dati anagrafici e denominazione sociale

Indirizzo o sede legale o operativa

Estremi della licenza

Conto corrente dedicato

Allegazione dei documenti e dell'attestazione della questura circa il possesso e la validità della licenza

 

L’iscrizione nel registro, con l’attribuzione di un codice identificativo unico che riporta gli estremi dei documenti comunicati, avviene a seguito di verifica dell’OAM della documentazione inviata. Eventuali variazioni successive all’iscrizione vanno comunicate allo stesso organismo. A tale fine viene, considerata tempestiva la comunicazione effettuata entro il termine di 10 giorni dall’avvenuta variazione.

La mancata iscrizione nel registro costituisce esercizio abusivo dell’attività e da luogo:

  • reclusione da 6 mesi a 4 anni;
  • multa da € 2.000 a € 10.000.

La mancata comunicazione delle variazioni comporta:

  • l’irrogazione di una sanzione pecuniaria di € 1.500 da parte dell’OAM, che provvede anche alla riscossione:
  • che diventa di € 4.500 in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche;
  • viene ridotta a € 500 se si provvede alla comunicazione entro il termine di 30 giorni.

 

Nota: l’avvio della gestione del registro ad opera dell’OAM avviene dopo il decorso di 3 mesi dall’emanazione del decreto del MEF (Comunicato Stampa del 27/06/2017 OAM)

 

Con decreto del MEF, da adottare entro il 05/10/2017 (cioè entro 3 mesi decorrenti dal 05/07/2017), sono stabilite le specifiche tecniche di invio dei dati e tenuta/aggiornamento del registro al fine di garantire:

 

Tempestiva annotazione dei dati comunicati e relativi aggiornamenti

Standardizzazione ed efficacia dei processi di iscrizione e relativo rinnovo

Chiarezza, completezza e accessibilità dei dati riportati

Rispetto delle norme in materia di privacy e trattamento dei relativi dati

Modalità d'interfaccia tra la sottosezione ad accesso riservato del registro e gli altri elenchi o registri tenuti dall'OAM, anche per rendere disponibile alle autorità competenti le informazioni sulla presenza di eventuali provvedimenti di cancellazione o sospensione dai predetti elenchi

Entità e criteri di determinazione del contributo dovuto dagli iscritti e modalità e termini di pagamento. L’omesso versamento impedisce l’iscrizione o la permanenza nel registro

 

I destinatari delle disposizioni esposte in precedenza sono gli operatori professionali in oro, diversi dalle banche, che svolgono in via professionale l'attività di commercio di oro, per conto proprio o per conto di terzi, previa comunicazione alla Banca d'Italia, che svolgano o intendano svolgere l'attività di compro oro.

 

IDENTIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

 

Gli operatori devono provvedere all’identificazione del cliente prima del compimento dell’operazione. A tale fine, si osservano le disposizioni dettate dal D.Lgs. 231/2007, come aggiornato e integrato dal        D.Lgs. 90/2017, che prescrive quanto segue:

 

CONTENUTO DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA

NORMATIVA

Identificazione del cliente e verifica della sua identità tramite documento d'identità o altro documento di riconoscimento equipollente nonché sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente

D.Lgs. 231/2007,

art. 18, co. 1, lett. a)

 

MODALITA' DI ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA

NORMATIVA

Identificazione del cliente e del titolare effettivo svolta in sua presenza, anche tramite dipendenti o collaboratori del soggetto obbligato, e consiste nell'acquisizione dei suoi dati identificativi, previa esibizione di un documento d'identità o altro documento di riconoscimento equipollente. Il cliente deve fornire anche le informazioni necessarie all'identificazione del titolare effettivo.

D.Lgs. 231/2007,

art. 19, co. 1, lett. a)

 

L’assolvimento degli obblighi di identificazione, anche in assenza fisica della persona, si verifica nei seguenti casi, per i clienti:

1)i cui dati risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale o da dichiarazione della rappresentanza e autorità consolare italiana;

2)in possesso di un'identità digitale o di un certificato per la generazione di firma digitale;

3)già identificati in relazione ad un altro rapporto o prestazione professionale in essere, purché le informazioni siano aggiornate e adeguate al profilo di rischio;

4)i cui dati siano acquisiti attraverso idonee forme e modalità individuate dall’Autorità di vigilanza di settore, tenendo conto delle tecniche di identificazione a distanza.

L’obbligo dell’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili sussiste:

  • per le operazioni di importo pari a superiore a € 500
  • a prescindere dal fatto che la compravendita dell'oggetto prezioso usato sia fatta anche in maniera frazionata.

 

TRACCIABILITA’ DELLE OPERAZIONI

La tracciabilità delle operazioni richiede l’obbligo di utilizzo da parte dell’operatore di un conto corrente dedicato esclusivo.

 

CONTENUTO DELLA SCHEDA DA PREDISPORRE PER OGNI OPERAZIONE

Indicazione dei dati identificativi del cliente

Estremi della transazione

Descrizione sintetica delle caratteristiche dell'oggetto prezioso usato, della sua natura e qualità

Indicazione della quotazione dell'oro e dei metalli preziosi contenuti nell'oggetto prezioso usato, rilevata da una fonte affidabile e indipendente, al momento dell'operazione e la sua valutazione in base alla caratteristiche e al suo stato

Due fotografie digitali dell'oggetto prezioso acquisite da prospettive diverse

Data e ora dell'operazione

Importo corrisposto

Mezzo di pagamento utilizzato

Informazioni riguardanti la destinazione attribuita all'oggetto prezioso usato indicando i dati del soggetto, cui l'oggetto viene ceduto, che può essere:

  • un altro operatore compro oro o cliente;
  • operatore professionale per la successiva trasformazione;
  • fonderie o di altre aziende specializzate nel recupero di materiali preziosi.

 

Una ricevuta riepilogativa delle informazioni acquisite attraverso la scheda viene rilasciata al cliente al termine dell’operazione.

 

CONSERVAZIONE DEI DATI

 

Gli operatori sono tenuti alla conservazione per 10 anni, nel rispetto della normativa sulla privacy:

  • i dati relativi all’identificazione della clientela;
  • la scheda predisposta;
  • la copia ricevuta consegnata.

 

 

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Accessibilità da parte delle autorità competenti

Integrità e non alterabilità

Completezza e chiarezza

Mantenimento storico

 

L'esercente, che ha comprato cose preziose, può provvedere all’alterazione o alla cessione dopo il decorso di 10 giorni dall’acquisto, fatta eccezione per gli oggetti comprati presso i commercianti o fabbricanti o all'asta pubblica.

 

SANZIONI

VIOLAZIONE

IMPORTO

Omessa identificazione della clientela

da € 1.000 a € 10.000

Omissione totale o parziale della conservazione dei dati

Omessa o tardiva segnalazione di operazione sospetta *

da € 5.000 a € 50.000

Inosservanza del provvedimento di sospensione dall’esercizio dell’attività

da € 10.000 a € 30.000

N.B.: Le sanzioni sono raddoppiate in caso di violazioni gravi, ripetute, sistematiche o plurime

Per la segnalazione delle operazioni sospette da parte degli operatori si osservano le disposizioni previste dal D.Lgs. 231/2007.

 

Nota: la sanzione amministrativa può essere ridotta fino a 1/3 se la violazione viene ritenuta di minore gravità. Quanto detto riguarda tutte le sanzioni connesse alle violazioni previste dal decreto in commento.

 

Ai fini dell’applicazione delle sanzioni, il MEF considera le seguenti circostanze rilevanti:

 

Gravità e durata della violazione

Grado di responsabilità e capacità finanziaria della persona fisica o giuridica

Vantaggio o perdita derivante dalla violazione

Pregiudizio cagionato a terzi

Livello di cooperazione prestato dal responsabile con le autorità competenti

Precedenti violazioni

 

TIPOLOGIA DI VIOLAZIONE SOGGETTA A SANZIONE

SANZIONE

Violazione di diverse norme che prevedono sanzioni amministrative

Sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata di 3 volte

Commissione di più violazioni della stessa disposizione normativa

 

REITERAZIONE DELLE VIOLAZIONI

Accertamento con provvedimento esecutivo della commissione di un'altra violazione della stessa indole nei 5 anni successivi alla commissione della prima.

Accertamento con un unico provvedimento esecutivo della commissione di più violazioni della stessa indole entro 5 anni.

Non sussiste reiterazione:

  • per violazioni postume alla prima commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria;
  • in presenza di pagamento in misura ridotta.

Possibile sospensione degli effetti relativi alla reiterazione fino al provvedimento definitivo

Cessazione degli effetti in caso di annullamento del provvedimento di accertamento della violazione

 

L’irrogazione delle sanzioni spetta al MEF dandone notifica all’interessato e comunicazione all’OAM ai fini dell’annotazione in apposita sottosezione del registro accessibile da parte delle competenti autorità.

Il controllo sull’osservanza delle disposizioni previste dal decreto in commento spetta alla Guardia di Finanza che in caso di accertamento e contestazione di gravi violazioni e sussistenza nella sottosezione del registro di 2 annotazioni, anche non consecutive, negli ultimi 3 anni, può proporre, in maniera accessoria rispetto alla sanzione amministrativa, la sospensione dell’attività per un periodo da 15 giorni a 3 mesi, il cui provvedimento viene adottato dagli uffici del MEF con notifica all’interessato e comunicazione sia all’OAM, ai fini dell’annotazione nell’apposita sottosezione, che al Questore.

La sanzione per le violazioni degli obblighi può comportare anche la cancellazione dall’OAM e l’interdizione all’esercizio dell’attività per 3 anni, sanzione quest’ultima che si estende anche ai familiari (coniuge, figli, genitori, convivente). L’eventuale esercizio dell’attività in violazione dell’interdizione costituisce esercizio abusivo dell’attività con conseguente applicazione delle sanzioni penali e amministrative.

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Videocorso del: 10 Luglio 2025 alle 15.00 - 18.00 (Durata 3 hh) Cod. 236103 Richiesto l'Accreditato ODCEC Patti (Me) - (per crediti n 3) Solo partecipazione Live Relatore: Dott. Lelio Cacciapaglia Istruzioni per la visione della Videoconferenza: Il giorno stesso della Videoconferenza, 2h e 1h prima dell'inizio programmato verrà inviata e-mail contenente il link per la visione della diretta, servirà premere il bottone "Partecipa al webinar" (nell'e-mail) qualche minuto prima dell'inizio.
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Notizie Flash 08/07/2025
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L’evoluzione della Giurisprudenza 08/07/2025
IVA e attività esente: la detrazione non spetta nemmeno se l’attività non inizia
Con l’ordinanza n. 15638 del 12 giugno 2025, la Corte di Cassazione – sezione tributaria ha confermato un principio consolidato in materia di IVA detraibile, pronunciandosi su una vicenda relativa a spese sostenute nella fase preparatoria di un’attività imprenditoriale che, pur non essendo mai stata avviata, avrebbe generato operazioni esenti da imposta. La sentenza offre un’occasione importante per ribadire i confini della detraibilità dell’IVA in presenza di operazioni passive collegate ad attività non imponibili, anche laddove non concretamente realizzate.
Fisco passo per passo 08/07/2025
Tassazione dei redditi da società di persone per soci accomandanti residenti all’estero: il chiarimento in tema Italia–Spagna
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Fisco passo per passo 08/07/2025
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Con l’Interpello 185/2025, l’Agenzia delle Entrate interviene su una complessa questione interpretativa in tema di trasferimento della residenza fiscale all’estero, esercizio dell’opzione BEX (branch exemption) e applicazione della tassazione in uscita (exit tax), regolata dagli articoli 166 e 168-ter del TUIR. L’interpello è stato presentato da una società italiana, appartenente a un gruppo multinazionale, che ha in passato esercitato l’opzione per la branch exemption in relazione alla propria stabile organizzazione estera.
Notizie Flash 08/07/2025
Nuovi sostegni pubblici per le imprese di acquacoltura colpite da eventi naturali: disponibili 5 milioni di euro
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Notizie Flash 08/07/2025
Revoca della cancellazione per morosità dall’Albo dei Commercialisti: effetti giuridici e procedurali
Con il PO n. 37/2025 del 7 luglio 2025, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha fornito importanti chiarimenti in merito alla revoca del provvedimento di cancellazione per morosità adottato ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del Regolamento per la riscossione dei contributi. La questione, sollevata dal Consiglio di Disciplina dell’Ordine di Napoli Nord, attiene agli effetti giuridici e procedimentali derivanti dalla cancellazione dall’Albo per morosità e dalla successiva revoca in seguito al pagamento del debito contributivo da parte del professionista.
Notizie Flash 08/07/2025
Agevolazioni fiscali e contributive per le navi iscritte nei registri UE/SEE: chiarimenti operativi INAIL
Con la Circolare n. 43 del 8 luglio 2025, l’INAIL fornisce un quadro dettagliato delle nuove disposizioni operative in materia di esonero contributivo e agevolazioni fiscali per le navi battenti bandiera di Stati membri dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo (UE/SEE). Il documento, adottato a seguito dell’attuazione della Decisione C(2020) 3667 final della Commissione europea, illustra gli effetti dell’articolo 41 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito dalla legge n. 175/2022, in coordinamento con le modifiche normative apportate alla legge n. 30/1998.
L’evoluzione della Giurisprudenza 08/07/2025
Società a base ristretta: gli utili extracontabili si presumono attribuiti ai soci, anche se la compagine è composta da altre società
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 15274 del 9 giugno 2025, si pronuncia nuovamente in tema di presunzione di distribuzione di utili extracontabili nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, confermando che tale presunzione non è limitata alle ipotesi in cui i soci siano persone fisiche, ma si estende anche al caso in cui la compagine sociale sia composta da società, siano esse di persone o di capitali. Il principio di diritto riafferma che il criterio della ristrettezza della base sociale comporta un reciproco controllo tra i partecipi, tale da giustificare la presunzione di distribuzione degli utili, anche in assenza di accertamenti formali nei confronti dei soci.
Fisco passo per passo 08/07/2025
Investimenti in start-up e PMI innovative tramite fondi OICR: decorrenza del beneficio IRPEF e requisito del 70
L’Interpello 184/2025 ha fornito chiarimenti in materia di agevolazioni fiscali IRPEF per investimenti effettuati tramite organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) in Start-up innovative (ex art. 29, DL n. 179/2012) ed in PMI innovative (ex art. 4, DL 3/2015). L’interpello si concentra, in particolare, sul problema della tempistica tra la sottoscrizione delle quote del fondo e il momento in cui il fondo soddisfa i requisiti per essere qualificato.
Fisco passo per passo 08/07/2025
Credito d’imposta ZES Unica: criteri di computo del limite del 50 per gli investimenti immobiliari
Con l’Interpello 183/2025, relativo al credito d’imposta "ZES Unica per il Mezzogiorno", l'Agenzia analizza il meccanismo applicativo del limite del 50 previsto per la componente immobiliare dell’investimento agevolabile, come disciplinato dall’art. 16, co. 2, del DL n. 124/2023 e dall’art. 3, co. 5, del DM attuativo 17/05/2024. La fattispecie L’interpello è stato presentato da una società che svolge l'attività in un immobile in locazione situato in zona agevolata e che intende espandere la propria capacità produttiva.
Fisco passo per passo 08/07/2025
Rinuncia ai dividendi da parte dei soci - L'Agenzia conferma "l'incasso giuridico"
Con l’Interpello 182/2025, l’Agenzia delle Entrate è tornata a esprimersi sul cd. "incasso giuridico", confermando la propria posizione, riferito al caso di un socio persona fisica che rinuncia ad un proprio credito.
Info Fisco 084 / 2508/07/2025
Differenze da recesso nelle società - Rilevanza ai fini del CPB
Nell’ambito delle società di persone, le somme liquidate al socio recedente eccedenti la quota proporzionale di patrimonio netto da questo posseduta costituisce: un provento tassato in capo al socio, appartenente ai redditi di partecipazione e pertanto d’impresa un costo fiscalmente deducibile, se la liquidazione viene saldata in denaro. Detto costo non rientra tra i componenti del reddito di natura straordinaria oggetto di normalizzazione nel caso di adesione al CBP, in quanto si tratta di un componente negativo non espressamente previsto nell’elenco (tassativo) contenuto negli artt. 15 e 16 del D.lgs. n. 13/2024.
Fisco passo per passo 08/07/2025
CPB – Le ritenute subito sono tutte scomputabili
Nel caso in cui l'adesione al CPB sia effettuata da un contribuente soggetto alle ritenute alla fonte sui propri compensi, quali i professionisti o gli intermediari del commercio, può non essere scontata la scomputabilità integrale delle ritenute d'acconto subite, per effetto di quanto previsto dall'art. 22 del Tuir. Al fine di rendere immediatamente comprensibile la questione ci si avvale del seguente esempio.
Info Flash Fiscali 127 / 2508/07/2025
Bonus Edicole 2025 – Istanza entro il 30 luglio 2025
Entro il prossimo 30 luglio possono essere presentate le domande di accesso al credito d’imposta a favore degli esercenti che si occupano, in via esclusiva, della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici (cd. Bonus edicole).