
Nel quadro RN, per determinare l'Ires dovuta o a credito, sono state apportate alcune modifiche. Nel rigo RN1 è stato individuato un nuovo campo (colonna 1A) per l'indicazione delle erogazioni liberali, delle donazioni e degli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di trust ovvero di fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di Onlus, riconosciute come persone giuridiche, che operano prevalentemente nel settore della beneficenza, in favore di persone con disabilità grave (per approfondimenti, si veda la legge 112/2016). L'importo indicato è deducibile dal reddito complessivo del soggetto erogatore, ma con diversi limiti rispetto a quelli della disposizione che viene richiamata, relativa alle deduzioni per le Onlus di cui al Dl 35/2005: la deducibilità è ammessa nel limite del 20% del reddito complessivo dichiarato e, comunque, nella misura massima di 100mila euro annui.