L’art. 4 del D.L. 50/2017 prevede che
Per i redditi rivenienti dai contratti di “locazione breve”, di cui al citato art. 4, stipulati dal 1/06/2017:
NOVITA’: la norma:
Comodato: il concetto trova applicazione anche nel caso di comodato immobiliare. A tal fine andrà chiarito se il reddito diverso andrà dichiarato dal comodante (v. RM 394/2008) o dal comodatario.
In sostanza non è chiaro se si tratti di un superamento dal punto di vista normativo dell’orientamento dell’Agenzia (quantomeno nel caso di un comodato non fittizio).
Si noti che in precedenza l’Agenzia (CM 26/2011 e CM 47/2012) aveva sostenuto che il sublocatore ed il comodatario, non essendo titolari di un “diritto reale” sul bene, erano estranei al regime di cedolare secca.