Ancora una chance, per le società che non utilizzano i principi contabili internazionali, di rivalutare i beni d'impresa, tranne quelli alla cui produzione o scambio è destinata l'attività.
La legge di bilancio 2017 ha prorogato le disposizioni contenute nei commi da 115 a 120 dell'articolo 1 della legge 208/2015 (Stabilità 2016) che, per agevolare le cessioni ai soci di beni aziendali non strumentali all'attività propria dell'impresa, ha previsto una tassazione sostitutiva dell'Ires e dell'Irap sulla differenza tra il valore normale dei beni citati e il loro costo fiscalmente riconosciuto nella misura dell'8% (10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, cessione o trasformazione in società semplice). Inoltre, le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano potevano essere assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento. I versamenti prevedevano due scadenze: la prima, per il 60%, entro il 30 novembre 2016; la restante parte entro il 16 giugno 2017.