Nel passaggio al 1 gennaio 2017 al nuovo regime per cassa le rimanenze di merci al 31 dicembre 2016, saranno interamente deducibili nel 2017; qualora la deduzione integrale delle rimanenze generasse una perdita questa sarà deducibile dal reddito complessivo ma solo nel 2017. Inoltre nel caso di passaggio futuro dal regime di contabilità semplificata a quello di contabilità ordinaria le rimanenze che sono state pagate e quindi dedotte come spesa nell’anno dell’acquisto, non saranno un costo deducibile nel primo esercizio in regime ordinario. Questo quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 11 del 13 aprile sul nuovo regime per cassa per le imprese minori.