Con la risoluzione n. 13/E del 26 gennaio 2017, l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che nel caso in cui venga alienato l’immobile acquistato con i benefici prima casa prima del decorso del termine quinquennale:
- la costruzione di un immobile ad uso abitativo, classificabile in una categoria catastale diversa da A1, A8 e A9 da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’alienazione
- su di un terreno di cui il contribuente sia già proprietario al momento dell’alienazione dell’immobile agevolato
costituisce presupposto idoneo ad evitare la decadenza dal beneficio.