A decorrere dal prossimo 1° gennaio le regole in materia di territorialità Iva delle prestazioni di servizi su beni immobili saranno disciplinate dal Reg. UE n.1042/2013, che ha modificato il precedente Reg. UE 282/2011. Tali nuove disposizioni riguardano, quindi, le prestazioni di servizi che, in deroga alle regole generali basate sul domicilio del fornitore (B2C) o del cliente (B2B), devono essere tassate nel luogo in cui si trova l’immobile, così come previsto dall’art.7-quater del DPR.633/72.
Tra i chiarimenti forniti dal regolamento Ue 1042/2013, si rileva che, ai fini dell'applicazione dell'Iva:
- costituisce bene immobile "il suolo, in superficie o nel sottosuolo", intendendo oltre al suolo stesso ogni cosa che si trovi sulla sua superficie o al di sotto (esempio, i pozzi petroliferi, le falde acquiferi)
- si considerano beni immobili le parti costitutive dei fabbricati, inclusi gli elementi installati che formano parte integrante dello stesso, in assenza dei quali il fabbricato risulta incompleto (ad esempio, porte e finestre di un fabbricato utilizzato come abitazione);
- sono beni immobili gli elementi, apparecchi o congegni che, ancorché fissati all'edificio, non perdono la loro individualità o integrità strutturale, qualora non possano essere rimossi senza distruggere o alterare l'edificio nel quale sono installati (ad esempio, i macchinari la cui rimozione causerebbe gravi danni o un mutamento fisico sostanziale all'edificio nel quale è fissato).