Con la Risoluzione 112/E del 06.12.2016, l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che nel caso di credito IVA chiesto a rimborso, la polizza assicurativa stipulata dai professionisti che appongono il visto di conformità deve essere adeguata al numero dei contribuenti assistiti, dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie, ma non anche all’ammontare del credito chiesto a rimborso. Ove la polizza assicurativa del professionista che appone il visto di conformità sia inferiore all’importo chiesto a rimborso dal professionista non sarà necessario per il contribuente presentare apposite garanzie.