Nell’iter di conversione del D.L. 193/2016 è stato approvato un emendamento che prevede delle regole di semplificazione nella determinazione del reddito di lavoro autonomo ex art. 54 d.p.r. 917/1986.
In particolare secondo la novella legislativa anche le spese di viaggio sono escluse dalla formazione del reddito di lavoro autonomo, al pari di quanto già previsto per le spese di vitto e alloggio.
In questo modo tutte le spese per trasferte (anche quelle di viaggio e non solo quelle di vitto e alloggio) sostenute dal committente per conto del professionista non costituiscono compensi in natura per il professionista.
Secondo le nuove regole si determina una completa neutralità nella calcolo del reddito professionale di tutte le spese (vitto, alloggio e ora anche viaggio) che il committente sostiene direttamente per consentire al professionista incaricato di eseguire il proprio mandato professionale.
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