Con la R.M. 11/E/2014, l’Amministrazione Finanziaria ha fornito importanti chiarimenti in merito all’aliquota IVA applicabile all’acqua destinata al consumo umano in bottiglia (acqua di sorgente o acqua da tavola).
Negando la tesi della società istante, che riteneva applicabile al caso di specie, l’aliquota IVA del 10% di cui al n. 81 della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, in quanto l’acqua di sorgente o acqua da tavola non può considerarsi come sotto-categoria dell’acqua minerale (che sconta l’aliquota IVA ordinaria del 22%) che presenta caratteristiche chimiche del tutto differenti, l’Amministrazione Finanziaria aveva affermato che all’acqua di sorgente destinata d al consumo umano in bottiglia fosse applicabile la medesima aliquota Iva prevista per le acque minerali naturali, ovvero l’aliquota Iva ordinaria del 22%.