I contribuenti in regime forfetario non addebitano l’Iva in rivalsa né esercitano il diritto alla detrazione dell’imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti nazionali, comunitari e sulle importazioni. Le fatture emesse non devono, pertanto, recare l’addebito dell’imposta. I soggetti che applicano il regime forfetario sono, inoltre, esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta e da tutti gli obblighi contabili e dichiarativi previsti dal D.P.R. 633/1972. La circolare n. 10/E/2016 ha specificato gli adempimenti cui sono soggetti tali contribuenti nel caso di operazioni attive e passive con l’estero.