A decorrere dal 1° gennaio 2017, al fine di “uniformare” a livello europeo le disposizioni in tema di territorialità Iva riservate alle prestazioni di servizi su beni immobili, andranno prese a riferimento le indicazioni del Regolamento UE n.1042/2013, che ha modificato il precedente Regolamento n.282/2011. Tali “nuove” disposizioni riguardano le prestazioni di servizi che, in deroga alle regole generali basate sul domicilio del fornitore (B2C) o del cliente (B2B), devono essere tassate nel luogo in cui si trova l’immobile così come previsto dall’art.7-quater del DPR.633/72.
Nello specifico, il regolamento UE 1042/2013 provvede a: