Secondo quanto previsto dalle norme contenute nel Ddl di bilancio per il 2017 a partire dall’1.1.2017 per i contribuenti in contabilità semplificata il reddito d’impresa e il valore della produzione netta viene determinato secondo il criterio della “cassa”, in sostituzione dell’attuale criterio della competenza economica, che resterà in vigore soltanto per i soggetti che opteranno per la contabilità ordinaria.
Nel “criterio di cassa” il reddito viene determinato per semplice contrapposizione dei ricavi e proventi “incassati” nel periodo d’imposta e delle spese e degli oneri “sostenuti” nel medesimo periodo d’imposta.
Potranno continuare a concorrere alla formazione del reddito i seguenti componenti:
Dovrebbe restare invariato anche il regime delle perdite.
Per necessario coordinamento, è stato modificato anche il comma 3, dell’art. 66 del Tuir, con l’inevitabile soppressione della possibilità per tali soggetti semplificati, di dedurre costi riferibili a contratti da cui derivano corrispettivi periodici, di ammontare non superiore a mille euro e di competenza di due periodi d’imposta, nel periodo d’imposta in cui è stato ricevuto il documento probatorio (fattura), anziché a quello di maturazione.
ATTENZIONE: Irap
Gli stessi criteri devono applicarsi ai fini della determinazione della base imponibile Irap, coerentemente a quanto avviene per l’attuale regime di competenza.
Passaggio di regime
Per garantire il corretto passaggio dal vecchio al nuovo sistema di tassazione viene previsto che:
Esempio Un contribuente applica il regime di cassa nel 2017. Acquista della merce che gli viene consegnata in data 5/12/2016. La fattura è stata emessa in data 31/12/2016, ed è pervenuta il 10/1/2017. Il commerciante ha provveduto al regolare pagamento della stessa in data 31/01/2017 a mezzo banca. La fattura di acquisto dà luogo ad un costo per acquisto merci relativo al 2016. |
Esempio Un agente di commercio applica il regime di cassa dal 2017. La fattura di provvigioni emessa nel corso del 2017 ma relativa ad una provvigione del 2016, va computata per competenza in tale anno (2016). Il contribuente emette la fattura nel 2017 e sebbene venga incassata nel 2017, non concorre alla formazione del reddito di tale periodo, in quanto ha già concorso al reddito 2016. |