
È inammissibile il ricorso nel quale la difesa riporta solo alcuni stralci della sentenza impugnata. Inoltre, la parte vittoriosa e contumace non può essere condannata alle spese.
È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con l'ordinanza 27362 del 20 ottobre 2026, ha dichiarato da un lato inammissibile il gravame e dell'altro ha accolto il capo sulle spese.