
Il legale rappresentante della società è condannato per l’indebita compensazione di crediti Iva nonostante il visto di conformità rilasciato dal professionista. Solo un comportamento fraudolento dello stesso avrebbe infatti potuto escludere l’elemento soggettivo dell’amministratore. Decisivi ai fini dell’affermazione di responsabilità penale il rilevante importo dei (presunti) crediti che provengono da cartiere e il ruolo apicale rivestito nella società, che impone obblighi di vigilanza. Il fatto che il certificatore sia scelto dai cedenti non soltanto non esclude il dolo dell’imputato, che invece invoca l’affidamento riposto nel professionista, ma avrebbe imposto maggiori doveri di verifica. A nulla vale evocare la causa di non punibilità introdotta dalla riforma tributaria per l’indebita compensazione: vale unicamente per i crediti non spettanti e non anche per quelli inesistenti.
Lo ha stabilito la Cassazione penale, terza sezione, con la sentenza n. 36078 del 13 ottobre 2026 con cui ha rigettato il ricorso di un imputato.