
In caso di accertamento induttivo per omessa dichiarazione, la sola esibizione delle fatture di acquisto non basta per ottenere la detrazione dell’Iva. Occorre verificare, infatti, non solo l’esistenza dei requisiti sostanziali, ma anche che il contribuente abbia esercitato il relativo diritto entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza n. 26981 depositata il 16 ottobre 2026, con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.