
Inammissibile il ricorso in Cassazione farraginoso. L’esposizione confusa e prolissa dei motivi rende non intelligibili le argomentazioni dell’impugnazione in sede di legittimità. Patologico il difetto di chiarezza dell’atto, laddove la narrazione delle vicende processuali risulta «contorta» perché contenente «continue e incidentali valutazioni» proprie della parte, intersecate da stralci di atti del processo.
Lo ha stabilito la Cassazione civile, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 26888 del 15 ottobre 2026 con cui ha rigettato il ricorso di un contribuente.