
L'annullamento dell'atto impositivo con sentenza non definitiva preclude l'attività di riscossione. Infatti, riconoscere all'avviso una capacità di resistenza non ha fondamento normativo e non risponde a un equo bilanciamento degli interessi.
Lo ha affermato la Cassazione, con l’ordinanza 26337 del 6 ottobre 2026, con cui ha accolto il ricorso di una contribuente.