
La sospensione anomala del processo in attesa “generica” della pronuncia della Cassazione non estingue il giudizio. In mancanza della fissazione di un termine di scadenza, infatti, non trova applicazione la disciplina dettata in tema di esaurimento per inattività delle parti.
Lo ha affermato la Cassazione, con l’ordinanza 26611 dell’11 ottobre 2026, con cui ha accolto la domanda di un contribuente.