
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26019 del 1° ottobre 2026 (commentata il 14 ottobre 2026), ha riaffermato l'orientamento secondo cui la non imponibilità IVA per le cessioni all'esportazione effettuate verso esportatori abituali non può basarsi sulla sola regolarità formale della dichiarazione d'intento. Qualora la dichiarazione risulti ideologicamente falsa in quanto emessa da un soggetto privo dei requisiti di legge o del plafond, la non imponibilità ex art. 8, co. 1, lett. c), del DPR n. 633/72 deve essere disconosciuta, salvo prova contraria a carico del fornitore.