
I canoni di locazione degli immobili-patrimonio concessi in locazione ad uso abitativo continuano a concorrere alla formazione del reddito imponibile anche quando l’inquilino non paga, almeno fino alla conclusione del procedimento di convalida dello sfratto per morosità. In questo contesto, l’impresa non può dedurre né la perdita derivante dal mancato incasso dei canoni né gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti effettuati per far fronte a tale rischio.
Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 26363 depositata il 7 ottobre 2026, con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.