
L’annullamento, anche con sentenza non passata in giudicato, dell’atto impositivo preclude qualsiasi iniziativa riconducibile all’attività di riscossione, anche quella idonea ad assicurare il buon esito di quest’ultima, come nel caso del fermo amministrativo.
È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con l'ordinanza n. 26336 del 6 ottobre 2026, ha accolto il ricorso di una contribuente.