
La Corte di Cassazione, con la Sent. n. 32983 del 7/09/2026, ha confermato la linea interpretativa sui reati tributari ascrivibili all'amministratore di diritto. I giudici di legittimità hanno ribadito che il legale rappresentante dell'ente, pur non esercitando la concreta gestione societaria, non risponde per violazione dell'obbligo di vigilanza ex articolo 40, comma 2, del codice penale, bensì in qualità di autore principale della condotta tipica. La sottoscrizione e la presentazione delle dichiarazioni relative all'IRPEG/IRES ed all'IVA per i soggetti diversi dalle persone fisiche costituiscono infatti un obbligo diretto ed immediato ex lege gravante sul rappresentante legale.