
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con l'ordinanza 29 agosto 2026, n. 24845, sono tornate a pronunciarsi sul riparto di giurisdizione nell'ipotesi in cui l'Agenzia delle Entrate venga citata in qualità di terzo pignorato in un'espropriazione presso terzi avente ad oggetto un credito d'imposta del debitore esecutato (tipicamente rimborsi o crediti IVA). Superando il precedente orientamento consolidato con le sentenze n. 3773 e n. 9570 del 2014 — che devolvevano la controversia alla giurisdizione del giudice tributario ex art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992 in virtù della natura tributaria del rapporto — le Sezioni Unite hanno riaffermato la giurisdizione del giudice ordinario.