
Legittimo il sequestro dei crediti fittizi del superbonus nel cassetto fiscale della banca cessionaria in buona fede. E ciò perché la misura ha natura impeditiva e non è finalizzata alla confisca: serve a evitare che la libera disponibilità del credito possa protrarre o aggravare le conseguenze del reato che consiste nella perdita di gettito per l’erario per la compensazione del credito inesistente. La norma che posticipa i termini di utilizzo a fine sequestro conferma la legittimità della misura: non consente il rimborso o l’utilizzo in compensazione finché resta il vincolo, mentre il rimedio a disposizione della banca in buona fede è l’azione civile di regresso verso il cedente.
Lo ha stabilito la Cassazione penale, sezione III, con la Sent. n. 34459 del 25/09/2026, con cui ha rigettato il ricorso di una banca.