
In tema di definizione agevolata delle liti fiscali di cui al dl 119/2018, sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione. La norma si riferisce a tutti i termini entro i quali la controversia può transitare tra i diversi gradi di giudizio, a seguito della proposizione delle impugnazioni principali e di quelle incidentali. Pertanto, la riassunzione non può che essere quella della causa davanti al giudice del rinvio.
Lo ha stabilito la Cassazione, con l’ordinanza 25632 del 21 settembre 2026, con cui ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate.