
Nel reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, il sequestro preventivo a fini di confisca può riguardare esclusivamente il prezzo del reato, cioè il compenso pattuito o percepito dall’emittente per produrre le fatture false. Non può invece estendersi al profitto ottenuto dall’utilizzatore.
Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 33545 del 14 settembre 2026, con cui ha rigettato il ricorso della Procura.