
Il rimborso delle spese di viaggio riconosciuto ai medici ambulatoriali che operano in Comuni diversi da quello di residenza è soggetto a tassazione Irpef.
Lo spostamento individuale per raggiungere la sede di lavoro ordinaria non è assimilabile alle indennità di trasferta o ai servizi di trasporto collettivo, anche se la sede si trova fuori dal Comune di residenza del lavoratore.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza n. 25254 depositata il 12 settembre 2026, con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.