
Ai fini fiscali e dell’obbligo di dichiarazione di attività estere, prevale il dato formale della residenza anagrafica non rilevando, quale prova del trasferimento all’estero, l’ottenimento del permesso di soggiorno permanente.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 24972 del 3 settembre 2026, con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.