
La costituzione del diritto di superficie su un fondo non integra un trasferimento di proprietà e, di conseguenza, non può essere assoggettata all’aliquota del 15 per cento prevista dall’articolo 1 della tariffa del dpr 131/86 per i trasferimenti di terreni agricoli a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali. Si applica, invece, l’aliquota inferiore dell’8 per cento per il fondo destinato a diventare parco eolico.
Lo chiarisce la Cassazione con l’ordinanza n. 25213 depositata il 10 settembre 2026, con cui ha accolto il ricorso di alcuni contribuenti.