
Illegittima la condanna per occultamento delle scritture contabili a carico dell’amministratore di fatto della società se non gli è stata presentata richiesta di esibizione in sede ispettiva. Non basta, infatti, la qualifica di vero “dominus” dell’impresa in capo all’imputato a far scattare il reato tributario sul rilievo che, dato il ruolo occulto svolto in azienda, «non poteva non sapere» della richiesta: il reato di cui all’articolo 10 del decreto legislativo del 10/03/2000, n. 74, nella forma dell’occultamento e non della distruzione, si consuma al momento dell’ispezione, cioè quando la Guardia di finanza chiede di esaminare la contabilità e gli altri documenti che è necessario conservare. E dunque è escluso che possa scattare la condanna se l’amministratore di fatto non ha ricevuto alcuna richiesta di esibizione delle scritture.
Lo ha stabilito la Cassazione penale, sezione terza, con la sentenza n. 32985 del 7 settembre 2026, con cui ha accolto il ricorso di un imputato.