
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 24653 del 15 agosto 2026, ha stabilito che le agevolazioni fiscali stabilite dall'art. 5, L. n. 168/1982 non spettano se, al momento del trasferimento immobiliare, il relativo piano particolareggiato o di recupero risulta ormai scaduto. Di conseguenza, viene negata la possibilità di applicare le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.