
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 24489 del 5 agosto 2026, ha stabilito che la pronuncia del giudice civile resa nell'ambito del giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di esproprio e di occupazione legittima ha natura di sentenza di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale e non di condanna. Conseguentemente, l'atto giudiziario deve essere assoggettato all'imposta di registro proporzionale nella misura dell'1%, ai sensi dell'articolo 8, lettera c), della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986.