
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 20298 del 17/06/2026, ha sancito che la cessione di un insieme di beni strumentali idonei, nel loro complesso, a consentire l'esercizio dell'attività d'impresa deve essere riqualificata come cessione d'azienda. Tale riqualificazione comporta l'assoggettamento dell'operazione all'imposta di registro in luogo dell'IVA, con la conseguente indetraibilità dell'Iva assolta dal cessionario.