
Il reato d’indebita compensazione scatta anche se l’inesistenza del credito non è rilevabile dai controlli automatizzati del fisco. La definizione di credito inesistente di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18/12/1997, n. 471 riguarda solo gli illeciti amministrativi che la norma penale sull’indebita compensazione non richiama espressamente, mentre la riforma tributaria ha introdotto una definizione unitaria - tributaria e penale - di crediti inesistenti e non spettanti, recependo l’orientamento penale che già escludeva la rilevanza della non rilevabilità nei controlli automatici. Non rileva la sentenza delle Sezioni Unite 34419 del 2023.
Lo ha stabilito la Cassazione penale, sezione terza, con sentenza n. 31768 del 24 agosto 2026, con cui ha rigettato il ricorso di un’imprenditrice.