
Applicabile la particolare tenuità del fatto al contribuente nonostante il pagamento tardivo del debito verso il fisco. E ciò perché sia la legge Cartabia sul processo penale sia la riforma fiscale sono retroattive: benché l’imputato abbia estinto le passività nei confronti dell’erario soltanto dopo la conclusione del dibattimento di primo grado, il giudice deve comunque considerare il comportamento successivo al reato che può essere valutato ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’articolo 131-bis Cp anche per i reati commessi prima del 30/12/2022, data di entrata in vigore del decreto legislativo 08/10/2022, n. 150; il tutto mentre il nuovo comma 3-ter dell’articolo 13 del decreto legislativo 10/03/2000, n. 74, introdotto dal decreto legislativo 14/06/2024, n. 87, impone al giudice di valutare indici come l’avvenuto integrale adempimento dell’obbligo di pagamento, anche rateale.
Lo ha stabilito la Cassazione penale, sezione terza, con la sentenza n. 31771 del 25 agosto 2026, con cui ha accolto uno dei motivi di ricorso di un’imputata.