
Le agevolazioni fiscali per l’acquisto della “prima casa” spettano anche nel caso di accorpamento di più unità immobiliari finitime costituenti nel loro insieme un’unica abitazione. Ciò a condizione che, entro il termine triennale di decadenza, corrispondente a quello concesso all’amministrazione finanziaria per l’esercizio dei poteri di accertamento, si verifichi l’effettiva unificazione dei locali. L’onere probatorio grava sul contribuente, mentre non è necessario che entro lo stesso termine si sia provveduto anche all’accatastamento dell’unica unità abitativa.
Lo ha stabilito la Cassazione, con l’ordinanza n. 23850 del 22 luglio 2026, con cui ha accolto il ricorso di un contribuente.