
Il regolamento delle spese processuali è conseguenziale ed accessorio rispetto alla definizione del giudizio, per cui la condanna al loro pagamento legittimamente può essere emessa, a carico della parte soccombente, anche d'ufficio, in mancanza di un'esplicita richiesta della parte vittoriosa, a meno che non risulti un'esplicita volontà di quest'ultima di rinunziarvi.
Lo ha stabilito la Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza 24486 del 5 agosto 2026, con cui ha accolto il ricorso di una contribuente.