
Illegittima l’assoluzione per il presunto evasore perché non bastano i prelievi effettuati in banca e le agende con la contabilità vera ritrovate dalla Finanza a provare i costi in nero che abbattono l’imponibile ed escludono il superamento della soglia di punibilità. I costi dedotti devono essere provati da elementi certi, il giudice deve verificare anzitutto l’esistenza degli oneri e poi l’inerenza all’attività d’impresa, mentre non risultano sufficienti semplici presunzioni o dati meramente formali.
Lo ha stabilito la Cassazione penale, sezione terza, con la sentenza n. 28469 del 27 luglio 2026 con cui ha accolto in parte il ricorso del Pm.