
La mancata allegazione all’atto impositivo impugnato del documento agevolmente conoscibile non può inficiare la motivazione dell’avviso di accertamento. Nel caso di specie tale principio vale per il prospetto Gerico, contente il calcolo con la concreta applicazione dei parametri: si tratta infatti di un documento di sintesi redatto sulla base di dati ben conosciuti dal contribuente perché forniti da lui stesso in sede dichiarativa.
Lo ha stabilito la Cassazione, con l’ordinanza 23577 del 20 luglio 2026, con cui ha rigettato il ricorso di una società.