
Nel caso di disconoscimento della conformità all’originale della fotocopia della relata di notifica il contribuente non è tenuto ad utilizzare formule sacramentali, ma serve comunque una dichiarazione chiara, specifica e circostanziata che indica il documento contestato e gli aspetti per i quali si assume la difformità all’originale. Il tutto alla prima udienza nella prima difesa utile successiva alla produzione, ai sensi dell’articolo 215 Cpc. Risulta invece inefficace il disconoscimento effettuato con clausole di stile generiche del tipo «impugno e contesto» ovvero «contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante».
Lo ha stabilito la Cassazione civile, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 23955 del 23 luglio 2026, con cui ha rigettato il ricorso di una contribuente.