
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18545 dell'8 giugno 2026 (pubblicata in data 27 luglio 2026), ha riaffermato il principio della stabilità dei rapporti tributari definiti, chiarificando che gli accordi privati stipulati successivamente alla registrazione di un atto non consentono di riaprire una vicenda fiscale consolidata. Nello specifico, la sezione tributaria si è pronunciata in materia di imposta di registro applicata al prezzo provvisorio di una cessione di ramo d'azienda, confermando che l'inapplicabilità dell'istanza di rimborso sussiste laddove la base imponibile sia stata definita in via definitiva tramite accertamento con adesione.