
Nelle società a ristretta base, ai fini della prova contraria dell’incameramento degli utili extracontabili, l’estraneità alla gestione e al contesto sociale può essere data dalla socia, mera intestataria formale delle partecipazioni, mediante la prova presuntiva desumibile dalle dichiarazioni confessorie del terzo autore materiale dell’illecito fiscale.
Lo ha stabilito la Cassazione, con l’ordinanza 23383 del 16 luglio 2026, con cui ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate.