
L’attività di componente del consiglio di amministrazione, se ricondotta al lavoro autonomo, rientra nella nozione di impresa ai fini della disciplina sugli aiuti di Stato per i soggetti colpiti dal sisma del 1991 in Sicilia; di conseguenza non sussiste il diritto alle agevolazioni e il conseguente rimborso delle imposte versate in eccedenza.
Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 23237 depositata il 15 luglio 2026, con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.