
L’atto impositivo intestato a una società di persone o di capitali estinta è valido ed efficace anche se notificato agli ex soci, collettivamente e impersonalmente presso l’ultimo domicilio sociale, oppure singolarmente a ciascuno di essi. Per l’amministrazione finanziaria non è dunque necessaria l’emissione di specifici atti intestati e diretti ai medesimi successori. L’estinzione della compagine, infatti, determina un peculiare fenomeno di tipo successorio in virtù del quale i soci subentrano nelle obbligazioni inadempiute, rispondendone illimitatamente o nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione, a seconda del regime di responsabilità sussistente pendente societate.
Lo ha stabilito la Cassazione, con l’ordinanza n. 23007 del 10 luglio 2026, con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.