
Legittimo il raddoppio dei termini anche per il socio quando l’accertamento dei redditi di partecipazione deriva dalla contestazione di utili extracontabili in una società di capitali a base ristretta.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza n. 22970 depositata il 9 luglio 2026, con cui ha rigettato il ricorso dei soci di una società di capitali a base ristretta che contestavano l’applicazione del raddoppio dei termini previsto dall’articolo 43 del dpr 600/73.