
La Corte di cassazione, attraverso l'ordinanza n. 16155/2026, ha confermato un fondamentale principio in materia di accertamento fiscale. Secondo i giudici di legittimità, è pienamente legittimo e conforme al diritto dell'Unione Europea l'atto impositivo con cui l'Amministrazione finanziaria provvede al recupero a tassazione di maggiori ricavi considerandoli non comprensivi di Iva. La pronuncia stabilisce che l'imposta sul valore aggiunto deve essere applicata sull'intero ammontare dei proventi non dichiarati emersi in sede ispettiva, senza che il contribuente possa pretenderne lo scorporo preventivo.