
Con l'ordinanza n. 13846 del 12 maggio 2026, la Corte di cassazione ha fornito una rilevante interpretazione giurisprudenziale circa i presupposti di decorrenza del termine breve di impugnazione nel contenzioso tributario. I giudici di legittimità hanno sancito che la trasmissione a mezzo Posta elettronica certificata (Pec) di un'istanza di sgravio, all'interno della quale risulti allegata la pronuncia giurisprudenziale favorevole al contribuente, non possiede l'idoneità legale per far scattare il termine decadenziale di sessanta giorni per la proposizione del gravame.