
Nei giudizi tributari iniziati prima del 4 gennaio 2024 è possibile produrre nuovi documenti in appello, senza dover provare la non imputabilità del mancato deposito precedente. In questi procedimenti si applica ancora il previgente articolo 58 del decreto legislativo 546/92, anziché il nuovo regime introdotto dal decreto legislativo 220/23.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza n. 20127 depositata il 16 giugno 2026, con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate-riscossione.